{affiliatetextads 1,,_plugin}Questa norma si pone altresi' in contrasto sia con i principi costituzionali di cui agli articoli 3, 97 e 117, secondo comma, lett. l), che riservano alla competenza esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento civile (contratti collettivi), sia con la giurisprudenza costituzionale che ha piu' volte ribadito come il pubblico concorso costituisca l'unica forma di reclutamento del personale idonea a garantire l'efficienza, il buon andamento e l'imparzialita' della pubblica amministrazione".

La seconda legge della Regione Puglia impugnata dal Governo, la n. 5 del 2010, autorizza invece il transito nei ruoli dell'Agenzia per il diritto allo studio universitario (Adisu) del personale finora in servizio a tempo determinato, "con conseguente inquadramento riservato, in violazione della vigente disciplina statale e dei gia' citati principi costituzionali di cui agli articoli 3, 97 e 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione".