{affiliatetextads 1,,_plugin}Tale principio lo ha stabilito il Tar del Lazio nella sentenza 29511 del 2 agosto 2010, respingendo il ricorso di una società contro la sanzione emessa nei suoi confronti dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, su segnalazione di un associazione a difesa dei consumatori. L’azienda, in collaborazione con alcune compagnie di telefonia mobile, pubblicizzava su un sito internet la possibilità di scaricare suonerie e altri contenuti multimediali sul proprio cellulare, senza evidenziare in maniera adeguata che si trattava di un servizio a pagamento a tempo indeterminato. L’attivazione era poi formalmente riservata ai maggiori di 18 anni, ma di fatto la grafica usata nel messaggio e la tipologia dei servizi offerti si rivolgevano ai minorenni.

Agli occhi dell’Autorità l’avvertenza che il servizio era limitato ai maggiorenni non bastava a eliminare la natura ingannevole, e quindi illecita, del messaggio. I giudici romani hanno dato ragione all’organo di vigilanza e confermato la sanzione, “non potendosi escludere l’ingannevolezza del messaggio dalla circostanza che il servizio si rivolga formalmente solo a soggetti maggiorenni, per cui anche i messaggi pubblicitari sarebbero indirizzati esclusivamente a questi ultimi, qualora la grafica utilizzata nel messaggio e la tipologia di servizi offerti si rivolgano ontologicamente ai minori, costituendo, inoltre, un dato di comune esperienza che i telefoni cellulari, sebbene acquistati da maggiorenni, possano poi essere dati in uso a minorenni”.

Giovanni D’AGATA, componente del Dipartimento Tematico Nazionale“Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori, invita a denunciare tutti i casi in cui ci si imbatte in una pubblicità con queste caratteristiche, rivolgendosi all'ente che ha il potere di condannare e bloccare le pubblicità ingannevoli: è l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm), o Antitrust.