{affiliatetextads 1,,_plugin}La corte ha motivato l’accoglimento disponendo che “la riserva di posti a determinate categorie c.d. “deboli”, prevista ai sensi della legge n. 482/68, allo scopo di favorirne e tutelarne il concreto collocamento al lavoro, in considerazione di menomazioni fisiche contratte in particolari circostanze (invalidi di guerra, civili, per servizio o per lavoro, privi della vista e sordomuti, ovvero gli orfani o le vedove di deceduti per fatti o infermità di analogo genere), nell'evidente presupposto che costoro abbiano particolari difficoltà nel reperire una occupazione, anche in adesione a tradizionali e consolidati principi di solidarietà umana e sociale opera anche se il bando di concorso non l’ha prevista e si applica necessariamente anche alle selezioni per soli titoli, comunque preordinate all’assunzione”.

Secondo Giovanni D’AGATA, componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori, la sentenza nel chiarire l’operatività ex lege della riserva di determinate quote di posti destinati obbligatoriamente alle categorie protette” pone fine alla discriminazione in atto nei confronti dei soggetti beneficiari molto spesso “dimenticati” dalla Pubblica Amministrazione, imponendone di tenerne in debito conto in sede di redazione dei bandi di concorso.