Nella nota si precisa che la Commissione locale per il paesaggio rappresenta la struttura dotata di livello di competenza idonea a garantire la valutazione della compatibilità paesaggistica degli interventi edilizi e che il problema della differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia non sussiste per le Province, poiché le stesse non sono in alcun modo coinvolte in procedimenti autorizzativi edilizi o urbanistici.

{affiliatetextads 1,,_plugin}Si rammenta inoltre che, poiché la valutazione di compatibilità e conformità paesaggistica degli interventi richiesta dal Codice rende necessarie competenze interdisciplinari in ragione della accezione ampia della nozione di paesaggio dallo stesso Codice assunta, la legge regionale n. 20/2009 prevede che in ciascuna Commissione sia rappresentata una pluralità di competenze, da quelle dell’ingegneria e dell’architettura alle discipline storiche e dei beni culturali alle scienze agrarie e forestali, alla biologia, alla botanica, all’ecologia alle scienze della terra, e in particolare la geologia e geomorfologia.